Art. 1. DENOMINAZIONE e DURATA
E’ costituita l’Associazione culturale e scientifica denominata “PERCORSI BIO SALUTE”; l’associazione opera per il perseguimento di attività culturali e di promozione sociale senza scopo di lucro e senza finalità sindacali ed è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile – nel rispetto dell’Art. 5 del D.Lgs. 7 Dicembre 1997 n. 460 e del Decreto del Ministero della Salute 31 Maggio 2004 (GU n. 153 – 2 luglio 2004). La denominazione potrà essere abbreviata, su documenti, loghi e marchi in “Percorsi”
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2. SEDE
L’Associazione ha sede in FIRENZE (FI), Via Antonio Locatelli n.71. Eventuali variazioni di indirizzo della Sede, nell’ambito del Comune, non comporteranno modifica statutaria e saranno deliberate dall’Assemblea  dei soci.
    
Art. 3. OGGETTO E SCOPO
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di natura culturale e scientifica, di promozione e divulgazione nel campo della salute psicofisica, della cura e della prevenzione, attraverso le medicine naturali, le terapie naturali, il sostegno psicoterapeutico.
Essa ha lo scopo di dare impulso alla ricerca scientifica e di dare un forte contributo allo studio e alla diffusione delle Medicine Complementari e terapie naturali, con particolare attenzione all’Omeopatia; alla sensibilizzazione sui temi della salute psicofisica  in termini di prevenzione, cura e sostegno nelle varie fasi di vita; alla promozione di una sana cultura per il rispetto e la sostenibilità ambientale; all’orientamento verso consumi e acquisti ecologici rispondenti a metodologie e produttività secondo i principi dell’agricoltura biologica; alla valorizzazione dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio dei materiali. Sarà favorito ogni progetto costruito sulla reciproca collaborazione, sulla comunicazione e i valori della solidarietà fra i soci e con terzi.
L’Associazione si prefigge l’intento di rendere  partecipe e consapevole la Persona-socio nel suo processo curativo e nelle varie modalità di prevenzione alla salute, e  sperimentando percorsi, individuali e di gruppo, come esperienze di conoscenza, educazione e crescita, costruite sul riconoscimento del valore terapeutico e sociale della relazione. Si occupa del benessere dell’individuo in termini di integrazione equilibrata di ogni aspetto della sua salute fisica e psichica, e di qualità di vita emotiva e relazionale, affiancando alle medicine anche specifici approcci di psicoterapia e counseling.
L’attività dell’Associazione inoltre ha come metodologia l’integrazione con la Medicina Convenzionale, in particolare promuovendo lo scambio interdisciplinare.
L’Associazione sostiene il principio di pari opportunità fra donne e uomini, fra popoli e culture diverse, impegnandosi nella diffusione e attuazione di tali valori, senza alcun tipo di discriminazione sociale; promuove inoltre progetti rivolti o realizzati con persone diversamente abili.  
Al fine di raggiungere gli scopi proposti ha facoltà di stipulare convenzioni con istituzioni nazionali ed estere, pubbliche e private. Opera sul territorio nazionale e potrà partecipare e aderire a Enti o Organismi internazionali con scopi sociali compatibili e simili con il proprio oggetto sociale.
L’Associazione ha per fini anche la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale e culturale dei propri soci nei campi descritti; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei suoi servizi, nonché la diffusione e la promozione di tali attività su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
L’Associazione attribuisce particolare valore alle qualità innovative dei suoi progetti e della sua attività nei contenuti e nelle modalità di ideazione e realizzazione. Innovazione, ricerca e integrazione multiculturale e multidisciplinare restano caratteri di grande rilevanza nella vita sociale all’interno dell’Associazione e nel rapporto con istituzioni e enti esterni.
Per favorire la diffusione di ogni attività e la sensibilizzazione ai contenuti che sostiene l’Associazione potrà anche promuovere e organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, mostre, eventi, pubblicazioni,  manifestazioni culturali,  musicali e  ricreative.
Potrà inoltre, sempre nell’ambito della realizzazione dei propri scopi sociali e previsioni statutarie, promuovere ed organizzare  convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi,  corsi di aggiornamento,  perfezionamento professionale e formazione ai soci e a terzi con l’impiego di esperti anche esterni.
Potrà inoltre realizzare attività editoriale, letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci.
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà avvalersi quindi delle prestazioni professionali di conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.
L’Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti  pubblici e privati.
Potrà anche organizzare fiere e feste allo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare agli scopi mutualistici ed istituzionali prefissati.
E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.
L’Associazione potrà compiere qualsiasi attività connessa o affine agli scopi sociali, vendere prodotti, anche on-line, inerenti all’informazione, prevenzione o uso nell’ambito del benessere, della salute e dell’ecologia con particolare attenzione alla produzione biologica e all’etica dei consumi ecosostenibili, ai propri soci e a terzi, nel rispetto degli scopi mutualistici dell’Associazione.
Potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dalle norme vigenti.
L’Associazione potrà dotarsi di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto al voto e i criteri di ammissione a socio e in quel caso questo farà parte integrante del presente statuto.
L’Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni
L’Associazione non può emettere titoli di solidarietà.

Art. 4. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è formato da tutti i beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da donazioni ed elargizioni o contributi straordinari o di ammissione da parte di imprese, privati o enti pubblici e privati, nonché da eventuali avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura complessiva di euro 600,00 (SEICENTO) versati in parti uguali dai fondatori stessi.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione disporrà delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati dai fondatori e da tutti gli iscritti all’Associazione
- redditi derivanti dal proprio patrimonio
- contributi straordinari o di ammissione o affiliazione da parte di imprese, privati, società, ditte ed enti pubblici e privati
- introiti realizzati nello svolgimento della propria attività, contributi, abbinamenti pubblicitari e sponsorizzazioni
 L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. Ogni versamento deve comunque intendersi a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, può darsi luogo a ripartizioni o assegnazioni di somme, a qualsiasi titolo, agli associati.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, neanche in caso di successione.

Art. 5. SOCI
I Soci dell’Associazione possono essere:
- i fondatori
- i soci dell’Associazione (indicati anche come associati)
- gli affiliati
- i benemeriti
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con rinnovo tacito perfezionato dal versamento della quota annuale.
L’adesione comporta il diritto di voto in Assemblea per ogni tipo di delibera.
Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione.
Sono Soci o associati dell’Associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza.
Gli Affiliati aderiscono temporaneamente alle iniziative dell’Associazione pur non richiedendo l’adesione definitiva alla stessa.
Sono Benemeriti dell’Associazione coloro che liberi di effettuare versamenti anche di particolare rilevanza, vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, che si prodighino per gli scopi statutari e che per la loro importanza ed immagine, o per l’impegno nel corso degli anni nell’associazione, apportino un contributo culturale ed economico.
Le qualifiche sopra indicate sono tra loro cumulabili.
Ogni socio, qualunque sia la sua qualifica o carica sociale, avrà diritto ad un voto. Non potrà avere diritto di voto chi non è in regola con il pagamento della quota associativa.
Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e per l’ammissione dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dall’eventuale regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. Tutti i soci avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti interni che l’Associazione vorrà adottare, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari,  attraverso affissione in sede della convocazione contenente data, ora ed o.d.g. ed eventualmente anche attraverso il sito web. Ogni socio ha diritto ad essere informato in maniera continuativa sulle attività ed iniziative della Associazione.
Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annua.
La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.
Il socio perde la qualifica di socio per i seguenti motivi:
- Per volontà dell’associato, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell’anno;
- Per mancato versamento della quota associativa o per il venir meno dei requisiti per i quali era stato ammesso;
- Per esclusione, deliberata dall’Assemblea per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
Il recesso è ammesso in qualunque momento, previa comunicazione dell’interessato, che avrà efficacia dall’inizio del secondo mese successivo alla comunicazione.
In presenza di gravi motivi il Consiglio Direttivo può stabilire l’esclusione di un associato, al quale dovrà notificare tale provvedimento con le opportune motivazioni. Contro il provvedimento di esclusione è consentito il ricorso al collegio arbitrale previsto dall’art. 18.

Art. 6. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli aderenti all’Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il collegio dei revisori, solo se imposto dalle previsioni legislative in vigore

Art. 7. ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio) e del bilancio preventivo.
L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci.
L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione in bacheca nella sede sociale dell’Associazione, anche per fax ed e-mail, contenente l’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero.
Sono di competenza dell’Assemblea:
- la nomina del Consiglio Direttivo,  del Presidente e dell’eventuale vice presidente
- gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione
- l’approvazione degli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio
- ogni decisione in merito agli avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dell’Associazione
- ogni decisione in merito allo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno dieci soci, due consiglieri o dal collegio dei revisori, se nominato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. I verbali saranno redatti da un segretario nominato dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati.
L’Assemblea potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8. CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, eventuale vice presidente e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea dura in carica un quinquennio ed è rieleggibile. In caso di sostituzione di uno o più consiglieri, quelli nominati dall’Assemblea in sostituzione di quelli dimissionari, decaduti o dimessi, restano in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio. Nel caso in cui dovesse venire a mancare la maggioranza del Consiglio, dovrà essere convocata senza indugio l’Assemblea dell’Associazione per la nomina dell’intero Consiglio.
I consiglieri decadono dall’incarico per:
- dimissioni
- revoca da parte dell’Assemblea
- decadenza, in caso di assenza prolungata per oltre tre riunioni del Consiglio nel corso di uno stesso esercizio.
Le riunioni del Consiglio vengono convocate dal Presidente mediante semplice comunicazione oppure su istanza di almeno due consiglieri, rivolta al Presidente stesso che provvederà alla convocazione.
Il Consiglio può delegare le sue funzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri delegati, stabilendone la durata ed i limiti. Non sono delegabili le funzioni relative alla predisposizione dei bilanci previsti dall’art. 7.
Le riunioni del Consiglio sono valide se costituite dalla maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio validamente costituito delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare su aperture di conti correnti bancari, postali, altri depositi, rilascio di fideiussioni, richieste di affidamenti ed ogni altra operazione finanziaria necessaria al buon funzionamento dell’Associazione.
Al consigliere spettano i rimborsi delle spese sostenute, anche in via forfetaria o sotto forma di diaria giornaliera stabilita dall’Assemblea, in ragione dell’incarico svolto in conformità con gli indirizzi statutari deliberati dall’Assemblea.
    
Art. 9. PRESIDENTE
Al Presidente dell’Associazione spetta la firma sociale e la rappresentanza di fronte a terzi e anche in giudizio.
La gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compete al Consiglio Direttivo quale organo collegiale. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche senza delibera del Consiglio che tuttavia dovrà essere convocato con urgenza per l’eventuale ratifica degli atti compiuti dal Presidente.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, cura l’esecuzione delle delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e suggerisce le direttive da sottoporre al Consiglio ed all’Assemblea dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, nella sua collegialità, cura la predisposizione dei bilanci e dei rendiconti da sottoporre all’Assemblea, corredandoli con le opportune relazioni.
    
Art. 10. VICE PRESIDENTE
Il vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
    
Art. 11. COMITATO ESECUTIVO
Il comitato esecutivo, se deliberato,  è composto dal Presidente e da altri consiglieri eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo. Esplica le funzioni ed i compiti indicati nella delega. Tali funzioni possono essere delegate anche ad un solo consigliere, secondo le modalità e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo stesso.  
    
Art. 12. LIBRI SOCIALI
Oltre alle scritture contabili eventualmente prescritte dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e, se nominato, quello del collegio dei revisori,  nonché il libro degli associati all’Associazione.
    
Art. 13. TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e tiene la contabilità, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo con l’eventuale relazione contabile. Qualora gli aderenti all’Associazione risultino inferiori a trenta, la carica di Tesoriere può essere attribuita anche al Presidente.
    
Art. 14. COLLEGIO DEI REVISORI
Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il collegio viene nominato dall’Assemblea, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
L’incarico di revisore è incompatibile con quello di consigliere.
I revisori partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, verificano l’osservanza dello statuto e la regolare tenuta delle scritture contabili e sociali, relazionando sui bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.
Qualora l’Associazione risulti formata da un numero di iscritti inferiori complessivamente a trenta e comunque se i flussi di tesoreria non superino annualmente l’ammontare di euro 90.000, potrà essere nominato dall’Assemblea un solo revisore contabile in luogo del collegio.
    
Art. 15. ESERCIZI SOCIALI E BILANCI
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre entro il mese di marzo all’Assemblea dei soci.
    
Art. 16. AVANZI DI GESTIONE
È vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per disposizione di legge o effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17. SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione, per delibera dell’Assemblea o altra causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
    
Art. 18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa in prima battuta ad un conciliatore, se una delle parti ne farà richiesta e se l’altra accetterà, in caso contrario o nel caso non si risolvesse la lite con la conciliazione la stessa sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. I membri del collegio arbitrale, nel numero di tre, saranno scelti uno da una parte, uno dall’altra ed uno di comune accordo di quest’ultimi eletti. In caso di disaccordo sulla nomina dell’arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha  sede l’Associazione,  su istanza della parte più diligente.
    
Art. 19. NORME APPLICABILI
Per disciplinare ciò che non sia eventualmente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, in quelle contenute nel successivo libro V. e tutte le Leggi pertinenti il settore no-Profit

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